Pubblicato il DPCM per i corsi abilitanti dei docenti
28 Settembre 2023E’ stato pubblicato in gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il percorsi di formazione iniziale saranno garantiti da Centri multidisciplinari individuati da Università e Istituzioni AFAM attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa .
Sono previste due tipologie di Corsi abilitanti da 60 e 30 CFU.
Nel primo percorso possonono accedere i docenti forniti del titolo studio previsto di insegnare una disciplina in una classe di concorso secondo la normativa vigente . Inoltre, possono accedere coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per gli iscritti ai percorsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. E’ prevista un quota, per i primi tre cicli, una riserva di posti per le seguenti categorie:
- docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21;
- titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).
Mentre per l’ammissione ai percorsi da 30 cfu potranno accedere docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno
I corsi abilitanti avranno i seguenti costi: 2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA, 2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA e 150 euro per le prove finali.
Il Ministero dell’istruzione e del merito comunicherà al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato onde consentire un ordinato svolgimento delle attività formative.
Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.